Coordonatori: Sabin DrÄgulin, Sorin Bocancea Či Angelo Chielli
Volum XIV, Nr. 2 (52), Serie nouÄ, martie-mai 2026
Il contesto attuale del diritto internazionale umanitario
Evoluzione, autonomia, fonti normative e tutela del patrimonio culturale come dimensione dei diritti umani
[The Current Context of International Humanitarian LawEvolution, Autonomy, Normative Sources and the Protection of Cultural Heritage as a Dimension of Human Rights]
Carlo BOSNA
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Abstract: This paper reconstructs international humanitarian law (IHL) as an autonomous yet, at the same time, interdependent sector of the contemporary international legal order. The analysis begins with the transformation of armed conflicts, the crisis of the traditional categories of war, and the growing vulnerability of civilian populations. It then examines the evolution of legal sources, the relationship with human rights, and the emergence of the protection of cultural heritage as an essential dimension of individual and collective dignity.
From this perspective, cultural heritage is not regarded merely as a material or artistic asset, but as historical memory, territorial identity, and a condition for the social continuity of a people. Its intentional destruction or its use as a military objective affects the deepest core of human rights and reinforces the need for an interpretation of IHL oriented toward the comprehensive protection of individuals and communities.
Keywords: international humanitarian law; human rights; cultural heritage; dignity; cultural property; armed conflicts; sources of international law.
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Introduzione
Il diritto internazionale umaniÂtario, comunemente indicato con lâacronimo DIU, rappresenta oggi uno dei settori piĂš sollecitati e necesÂsari dellâordinamento internazionale. Nato storicamente per limitare gli effetti della guerra e per proteggere coloro che non partecipano, o non partecipano piĂš, alle ostilitĂ , esso opera in una fase caratterizzata dalla trasformazione dei conflitti armati, dalla crescente interdipendenza ecoÂnomica e dallâemersione di vulneraÂbilitĂ che travalicano i confini dei singoli teatri bellici1.
La guerra contemporanea non si esaurisce nello scontro tra eserciti regolari nĂŠ resta confinata alla linea del fronte. Essa produce effetti sullâeÂnergia, sulle catene alimentari, sulle rotte commerciali, sui sistemi saniÂtari, sulle migrazioni, sullâamÂbiente e sul patrimonio culturale. Il DIU, pertanto, non può essere letto come un insieme di regole tecniche destinate soltanto alla condotta delle ostilitĂ , ma deve essere compreso quale espressione di un piĂš ampio principio di umanitĂ , diretto a preÂservare un nucleo incomprimibile di dignitĂ anche nelle situazioni estreme della violenza armata2.
Il presente lavoro sviluppa quattro nuclei fondamentali: il contesto atÂtuale del DIU; le dinamiche evolutive che hanno ampliato le categorie di protezione; lâautonomia funzionale e assiologica di questo ramo del diritto internazionale; le fonti normative e interpretative che ne alimentano lâefÂfettivitĂ . A questi profili si aggiunge un tema centrale: lâintegrazione del patrimonio culturale nello sviluppo teorico del diritto internazionale umaÂnitario, non soltanto come bene civile speciale, ma come componente dei diritti umani, della memoria stoÂrica e della dignitĂ collettiva dei popoli3.
La tesi di fondo è che il DIU conÂservi una peculiare resilienza normaÂtiva anche nel contesto della crisi del multilateralismo. Esso non elimina la guerra, nĂŠ può sostituirsi alla responÂsabilitĂ politica degli Stati e delle orgaÂnizzazioni internazionali; tuttaÂvia, delimita la violenza, sottrae alÂcuni beni alla disponibilitĂ strategica dei belligeranti e impedisce che la necessitĂ militare si trasformi in giustificazione illimitata della distruÂzione. In questa funzione minima, ma essenziale, risiede il carattere profonÂdamente contemporaneo del DIU.
1. Il contesto attuale del diritto internazionale umanitario
1.1. La trasformazione planetaria dei conflitti armati
La fase attuale delle relazioni inÂterÂnazionali è segnata da una diffuÂsione strutturale dei conflitti armati e da una crescente difficoltĂ nel distinÂguere tra guerra, crisi interna, viÂolenza organizzata e instabilitĂ regioÂnale. La guerra interstatale non è scomparsa, ma convive con conflitti armati non internazionali, guerre per procura, operazioni di controinsurÂrezione, azioni terroristiche, conflitti ibridi e forme di violenza esercitate da gruppi armati organizzati. Questa pluralitĂ di scenari mette alla prova le categorie classiche del diritto internaÂzionale e impone una lettura dinamiÂca delle condizioni di applicazione del DIU4.
Lâincremento dei conflitti produce un duplice effetto. Da un lato, rende il DIU piĂš necessario, perchĂŠ moltiÂplica le situazioni nelle quali persone e beni devono essere protetti. Dallâaltro, espone il DIU al rischio di ineffettivitĂ , poichĂŠ molte parti coinÂvolte non sono Stati, non dispongono di strutture istituzionali stabili o conÂtestano apertamente la legittimitĂ delle regole internazionali. Il proÂblema contemporaneo non è, dunque, soltanto stabilire quali norme esistano, ma individuare come renderle operaÂtive in contesti frammentati, asimÂmetrici e politicamente instabili.
La conseguenza piĂš rilevante di tale trasformazione è che il DIU non opera piĂš in una condizione ecceÂzionale e marginale, ma in una realtĂ di crisi armata diffusa. La guerra, lungi dallâessere una parentesi dellâorÂdine internazionale, diviene un fattore ricorrente della politica gloÂbale. In questo scenario, la funzione del DIU consiste nel preservare spazi minimi di umanitĂ e nel riaffermare che anche il conflitto armato resta sottoposto al diritto.
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1.2. Gli effetti economici, sociali e culturali della guerra contemporanea
Le guerre contemporanee non distruggono soltanto vite umane, infrastrutture e istituzioni nei territori in cui si combatte. Esse investono direttamente la sicurezza energetica, i mercati finanziari, le catene di apÂprovvigionamento alimentare, le reti sanitarie, le infrastrutture di comuniÂcazione e le rotte commerciali. La loro capacitĂ di propagazione diÂmostra che la sofferenza bellica non può piĂš essere circoscritta alla dimenÂsione territoriale del campo di battaglia.
A tali profili si aggiungono effetti sociali di vasta portata: povertĂ , sfolÂlamento forzato, migrazioni, disgreÂgazione delle comunitĂ , interruzione dellâistruzione, vulnerabilitĂ saniÂtaria, insicurezza alimentare e perdita dei riferimenti simbolici. Ă in questo contesto che la tutela dei beni cultuÂrali assume una dimensione ulteriore. La distruzione di un luogo di culto, di un archivio, di un museo o di un centro storico non determina soltanto un danno patrimoniale, ma colpisce la continuitĂ narrativa di una comuÂnitĂ , la sua memoria e la sua capacitĂ di riconoscersi nel tempo5.
Il DIU, pertanto, non tutela soltanto le vittime immediate o i beni espressamente indicati dalle convenÂzioni. In senso piĂš ampio, esso conÂtribuisce a preservare condizioni miÂniÂme di civiltĂ giuridica: la distinÂzione tra civili e combattenti, la proibizione della sofferenza inutile, il rispetto dei feriti e dei prigionieri, la protezione delle infrastrutture essenÂziali e la salvaguardia del patrimonio culturale. Tali elementi concorrono a impedire che la guerra produca un annientamento fisico, sociale e simÂbolico.
1.3. Nuovi soggetti belligeranti e ibridazione dei conflitti
Il DIU si è formato in un contesto nel quale la guerra era prevalenteÂmente concepita come scontro tra Stati dotati di eserciti regolari. Tale modello permane, ma non esaurisce piĂš la fenomenologia bellica. Oggi operano gruppi armati organizzati, milizie, contractors, formazioni paraÂmilitari, reti transnazionali e soggetti non statali che agiscono talora con il sostegno, la tolleranza o la direzione di apparati statali. Ne deriva una pluralizzazione dei soggetti belligeÂranti che rende piĂš complessa lâattriÂbuzione della responsabilitĂ e lâappliÂcazione concreta delle regole umaniÂtarie6.
Lâibridazione dei conflitti si maniÂfesta anche attraverso operazioni cyber, manipolazione informativa, saÂboÂtaggio di reti energetiche, impiego di tecnologie dual use, droni, sistemi autonomi e strumenti economici di pressione. In tali scenari, la distinÂzione tra obiettivo militare e bene civile diviene piĂš difficile, mentre la popolazione civile risulta piĂš esposta alle conseguenze indirette delle opeÂrazioni militari.
Questa evoluzione rafforza la centralitĂ del principio di distinzione. Ogni parte in conflitto deve distinÂguere in ogni momento tra civili e combattenti, nonchĂŠ tra beni civili e obiettivi militari. Il principio di distinÂÂzione non è una regola meraÂmente formale, ma la condizione loÂgica dellâintero DIU: senza distinÂzione, la guerra si trasforma in violenza indiscriminata7.
1.4. Crisi del multilateralismo e resilienza del principio di umanitĂ
La crisi del multilateralismo incide profondamente sullâeffettivitĂ del DIU. Il diritto internazionale presupÂpone cooperazione, buona fede, responsabilitĂ e istituzioni capaci di reagire alle violazioni. Quando tali elementi si indeboliscono, cresce la distanza tra norma e realtĂ . Tuttavia, proprio nelle fasi di crisi emerge la funzione minima del DIU: affermare limiti inderogabili anche quando la prevenzione del conflitto è fallita.
La resilienza del DIU deriva dal fatto che esso non richiede una valutazione politica sulla legittimitĂ della guerra. La sua applicazione non dipende dalla qualificazione morale della causa perseguita dalle parti, ma dal fatto oggettivo dellâesistenza di un conflitto armato. Questa neutralitĂ funzionale consente al DIU di protegÂgere le vittime a prescindere dalla parte cui appartengono e di evitare che la tutela umanitaria sia suborÂdinata al giudizio politico sul belligeÂrante8.
Il principio di umanitĂ opera dunque come criterio di resistenza. Anche quando la pace è violata, il diritto continua a imporre limiti. Anche quando lâavversario è perceÂpito come nemico assoluto, esso riÂmane titolare di una dignitĂ che impeÂdisce la tortura, lâuccisione dei prigionieri, lâattacco indiscriminato ai civili, la distruzione gratuita di beni culturali e la riduzione della popolaÂzione a strumento di pressione.
2. Le dinamiche evolutive
del DIU
2.1. Dal diritto di guerra al moÂderno diritto internazionale umaniÂtario
Per comprendere le dinamiche evolutive del DIU occorre prendere le distanze dalla concezione classica della guerra propria dellâetĂ moderna. Rousseau, nel Contratto sociale, desÂcriÂveva la guerra come una relazione tra Stato e Stato, nella quale i privati diventano nemici solo acciÂdentalÂmente, non in quanto uomini o citÂtadini, ma in quanto soldati9.
Questa impostazione presupÂpoÂneva un conflitto relativamente ordiÂnato, combattuto da apparati militari identificabili e distinto dalla sfera civile. La realtĂ contemporanea ha proÂgressivamente dissolto tale corÂnice: i conflitti armati non internaÂzionali hanno acquisito un peso crescente, il terrorismo ha introdotto forme di attacco alla popolazione civile come mezzo di pressione poliÂtica e la guerra ibrida ha combinato strumenti militari, economici, comuÂnicativi e tecnologici.
La transizione dal tradizionale diritto di guerra al moderno diritto internazionale umanitario non costiÂtuisce soltanto un mutamento termiÂnologico. Essa esprime uno spostaÂmento di paradigma: dal riconosciÂmento del potere statale di fare la guerra alla limitazione umanitaria della condotta bellica. Il cuore del DIU contemporaneo non è la legitÂtimazione del conflitto, ma la proteÂzione delle vittime e la riduzione della sofferenza non necessaria10.
2.2. Lâestensione progressiva della protezione umanitaria
Una delle tendenze piĂš signifiÂcative del DIU consiste nella progresÂsiva estensione dei soggetti e dei beni protetti. Le Convenzioni di Ginevra del 1949 hanno consolidato la proteÂzione dei feriti, dei malati, dei nauÂfraghi, dei prigionieri di guerra e delle persone civili. I Protocolli aggiuntivi del 1977 hanno ampliato il quadro normativo, rafforzando la tutela della popolazione civile, disciÂplinando i conflitti armati non interÂnazionali e consacrando principi geÂneÂrali sulla conduzione delle ostilitĂ 11.
La protezione si è inoltre estesa ai beni culturali, alla protezione civile, al personale sanitario e religioso, ai giornalisti, ai beni indispensabili alla sopravvivenza della popolazione civile e allâambiente naturale. Questa espansione conferma che il DIU non è statico, ma evolve in rapporto alle forme concrete della vulnerabilitĂ . LâumanitĂ protetta dal DIU non è astratta; essa si incarna nei corpi feriti, nei bisogni materiali, nelle relazioni familiari, negli ospedali, nei luoghi di culto, negli archivi, nelle scuole, nei musei e nelle cittĂ .
Un rilievo particolare assume il Protocollo aggiuntivo II del 1977, che segna un passaggio decisivo nella protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali. Pur manÂtenendo una soglia applicativa eleÂvata, esso testimonia lâesigenza di estendere la protezione umanitaria oltre il modello classico della guerra interstatale e di riconoscere che anche le crisi interne possono ragÂgiungere un livello di violenza tale da esigere lâapplicazione di regole internazionali12.
2.3. Il dialogo tra DIU e diritto internazionale dei diritti umani
Unâaltra dinamica decisiva riÂguarda il rapporto tra DIU e diritto internazionale dei diritti umani. Per lungo tempo i due settori sono stati concepiti come distinti: il primo apÂplicabile nei conflitti armati, il seÂcondo prevalentemente riferito ai tempi di pace e ai rapporti tra individuo e potere pubblico. A partire dalla seconda metĂ del Novecento, tuttavia, si è consolidata lâidea che il conflitto armato non determini una sospensione totale dei diritti fondaÂmentali, ma imponga una loro rileÂttura alla luce delle condizioni eccezionali della guerra13.
La Conferenza internazionale sui diritti dellâuomo di Teheran del 1968 e le successive conferenze della Croce Rossa hanno contribuito a rafÂforzare questa convergenza. Da allora, dottrina e giurisprudenza hanno ricoÂnosciuto che DIU e diritti umani perÂseguono una finalitĂ comune: salvaÂguardare la persona contro lâarbitrio, la violenza indiscriminata e la degraÂdazione della dignitĂ . Le differenze restano rilevanti sul piano delle fonti, dei destinatari e delle tecniche applicative; tuttavia, lâinterpretazione contemporanea tende a valorizzare la complementaritĂ .
Questa prospettiva è essenziale per comprendere la tutela del patriÂmonio culturale. Se il diritto di parÂtecipare alla vita culturale, di acceÂdere alla propria memoria e di preservare i simboli identitari è parte della sfera dei diritti umani, allora lâattacco al patrimonio culturale in guerra non può essere ridotto a danno materiale. Esso incide sulla persoÂnalitĂ collettiva, sul rapporto tra geneÂrazioni e sulla possibilitĂ per un popolo di continuare a riconoscersi nella propria storia14.
2.4. Organizzazioni umanitarie, soccorso e limiti della sovranitĂ
La seconda metĂ del Novecento ha registrato una crescita significativa delle organizzazioni umanitarie interÂnazionali e delle organizzazioni non governative. Tale sviluppo ha amÂpliÂato la capacitĂ di soccorso, monitoÂraggio, documentazione delle violaÂzioni e assistenza alle vittime. In questo quadro, il Comitato InternaÂzionale della Croce Rossa occupa una posizione peculiare, fondata sulla neutralitĂ , sullâindipendenza e sul mandato convenzionale di protezione e assistenza15.
Lâespansione dellâazione umaniÂtaria ha posto interrogativi delicati in rapporto alla sovranitĂ statale e al principio di non ingerenza. Da un lato, lâassistenza alle popolazioni colÂpite da conflitti e catastrofi risponde a unâesigenza umana elementare; dallâalÂtro, essa può essere ostacolata, struÂmentalizzata o subordinata a inteÂressi politici. Il DIU cerca di comÂporre tale tensione riconoscendo il valore delle azioni di soccorso imparÂziali, ma subordinandole a condizioni che tengano conto del consenso delle parti e della sicurezza delle operazioni.
Il Protocollo aggiuntivo I e il Protocollo aggiuntivo II prevedono forme di soccorso umanitario imparÂziale, soprattutto quando la popolaÂzione civile soffre privazioni essenÂziali. Tali norme non eliminano il problema politico dellâaccesso umaÂnitario, ma affermano un principio: la sovranitĂ non può essere invocata per trasformare la popolazione civile in ostaggio della guerra16.
3. Autonomia del DIU e fondamento assiologico
3.1. Da Solferino al principio di umanitĂ
Il problema dellâautonomia del DIU può essere affrontato a partire dalla sua matrice storica e simbolica. Solferino non è soltanto il luogo di una battaglia, ma il momento in cui si afferma lâidea che anche il nemico ferito conservi una dignitĂ inviolaÂbile. La formula ÂŤTutti fratelliÂť, tradizionalmente associata a quella esperienza, esprime il passaggio dalla logica della sovranitĂ assoluta alla percezione di un limite etico-giuriÂdico interno alla guerra stessa17.
In questa prospettiva, il DIU si presenta come diritto dellâumanitĂ prima ancora che come diritto degli Stati. I principi di umanitĂ , imparÂzialitĂ , neutralitĂ e indipendenza non eliminano la sovranitĂ statale, ma la sottopongono a un criterio superiore di civiltĂ giuridica. La guerra resta un fatto politico; il DIU ne delimita il modo di svolgimento e impedisce che il nemico sia privato della sua qualitĂ di essere umano.
Il principio di umanitĂ opera come clausola di senso. Esso consente di interpretare le norme convenzionali e consuetudinarie in modo coerente con la finalitĂ di ridurre la sofferenza e salvaguardare la dignitĂ . Tale prinÂcipio non si esaurisce nella tutela fisica della persona, ma include le conÂdizioni sociali, culturali e simboÂliche che permettono allâindividuo e alla comunitĂ di rimanere soggetti di diritto anche nella crisi bellica.
3.2. Autonomia funzionale, inderogabilitĂ e superamento della reciprocitĂ
Lâautonomia del DIU non deve essere intesa come isolamento rispetÂto al diritto internazionale generale. Essa indica, piuttosto, una specificitĂ funzionale: il DIU si applica in presenza di un conflitto armato e persegue la finalitĂ di proteggere le vittime e limitare i mezzi e metodi di guerra. Tale autonomia spiega perchĂŠ il DIU si applichi indipendentemente dalla legittimitĂ della causa bellica e perchĂŠ le sue regole vincolino tutte le parti coinvolte.
Un profilo essenziale dellâautonoÂmia del DIU è il superamento della reciprocitĂ . In passato, lâosservanza delle regole di guerra poteva essere intesa come dipendente, almeno in parte, dal comportamento dellâavverÂsario. La logica contemporanea afferma invece che alcuni obblighi valgono in ogni caso, perchĂŠ protegÂgono beni sottratti alla disponibilitĂ strategica delle parti: la vita dei civili, lâintegritĂ dei feriti, la dignitĂ dei prigionieri, i beni indispensabili alla sopravvivenza e il patrimonio cultuÂrale dellâumanitĂ 18.
Questa impostazione consente di parlare di un primato funzionale del DIU nelle situazioni di conflitto. Non si tratta di un primato gerarchico assoluto su ogni altra norma, ma della capacitĂ del DIU di indicare standard minimi inderogabili: ciò che non può essere fatto nemmeno quando la guerra sembra autorizzare lâeccezione. Proprio in questo senso il DIU costituisce un argine alla disumanizzazione.
3.3. Lâirradiazione delle istanze umanitarie nel diritto interno
Lâautonomia del DIU si manifesta anche nella capacitĂ dei suoi valori di irradiare altri ambiti normativi. La protezione della persona, la prevenÂzione del danno grave e il rispetto dei beni essenziali si riflettono nel diritto dei diritti umani, nel diritto dei rifugiati, nel diritto internazionale peÂnale, nel diritto dellâambiente, nel biodiritto, nel diritto sanitario e nella tutela del patrimonio artistico e scientifico.
Sul piano interno, è possibile indiÂviÂduare un terreno di converÂgenza con i principi costituzionali. La dignitĂ della persona, la solidarietĂ , la tutela della salute, il ripudio della guerra, la protezione del patrimonio culturale e dellâambiente concorrono a creare un nucleo di diritto costiÂtuzionale umaÂniÂtario. Tale formula non designa un ramo autonomo codiÂficato, ma una prospettiva interpreÂtativa: il diritto pubblico interno recepisce e rafforza le istanze di protezione provenienti dal DIU19.
Il patrimonio culturale occupa, in questa prospettiva, una posizione paradigmatica. Esso è protetto in quanto bene culturale, in quanto bene civile, in quanto componente dellâiÂdentitĂ collettiva e in quanto condiÂzione di esercizio di diritti fondaÂmentali. La sua distruzione in guerra non produce soltanto un danno alla proprietĂ o alla bellezza artistica; essa può ledere il diritto di una comunitĂ alla memoria, alla continuitĂ e alla trasmissione intergenerazionale del proprio vissuto.
4. Fonti del DIU
4.1. Fonti convenzionali e consuetudinarie
Le fonti convenzionali del DIU comprendono, anzitutto, le ConvenÂzioni di Ginevra del 1949 e i Protocolli aggiuntivi del 1977. A esse si affiancano numerosi strumenti speÂcifici relativi a particolari categorie di armi, alla protezione dei beni cultuÂrali, alla repressione dei crimini internazionali e alla disciplina di determinate situazioni di conflitto. Il quadro convenzionale mostra una proÂgressiva specializzazione: allâauÂmento delle forme di vulnerabilitĂ corrisponde una maggiore articolaÂzione degli strumenti di tutela20.
La consuetudine svolge una funÂzione decisiva, soprattutto nei settori non integralmente coperti dalla codiÂficazione e nei conflitti armati non internazionali. Molte regole relative alla distinzione, alla proporzionalitĂ , alle precauzioni negli attacchi, al tratÂtamento umano delle persone deteÂnute, alla protezione dei beni culturali e al divieto di mezzi di guerra che causino sofferenze superflue sono considerate espressione del diritto internazionale consuetudinario.
La codificazione e la consuetuÂdine non si escludono, ma si alimenÂtano reciprocamente. Le convenzioni stabilizzano regole e procedure; la prassi e lâopinio juris consentono di adattare il diritto a scenari nuovi e di estendere lâapplicabilitĂ di principi fondamentali anche a soggetti e siÂtuazioni non originariamente preÂvisti. Questa interazione è particolaÂrmente importante per i conflitti armati non internazionali e per la protezione dei beni culturali.
4.2. Giurisprudenza, soft law e ruolo del Comitato Internazionale della Croce Rossa
Le decisioni giurisprudenziali naÂzionali e internazionali contribuiscoÂno a precisare il contenuto delle norme e a consolidarne lâinterpretaÂzione. I tribunali penali internazionali per lâex Jugoslavia e per il Ruanda, la Corte internazionale di giustizia e la Corte penale internazionale hanno svolto un ruolo significativo nel chiarire principi quali la qualificaÂzione dei conflitti, la responsabilitĂ individuale, la protezione dei civili e la rilevanza penale degli attacchi contro beni culturali21.
La soft law, i manuali militari, le linee guida operative, gli studi del Comitato Internazionale della Croce Rossa e le risoluzioni delle organizÂzazioni internazionali non producono sempre obblighi giuridici in senso formale, ma orientano la prassi, rafÂforzano lâinterpretazione delle norme e contribuiscono alla formaÂzione di standard condivisi. In un settore come il DIU, in cui lâeffettivitĂ dipende anche dalla formazione degli operatori militari e umanitari, tali strumenti hanno un rilievo pratico considerevole.
Il Comitato Internazionale della Croce Rossa, pur non essendo un legislatore, esercita una funzione proÂpulsiva e interpretativa di primissimo piano. Esso promuove la codificaÂzione, assiste gli Stati nellâattuazione interna, visita i detenuti, favorisce il rispetto delle norme e diffonde la cultura del DIU. La sua autorevoÂlezza deriva dalla combinazione di mandato giuridico, esperienza opeÂrativa e indipendenza istituzionale22.
5. Patrimonio culturale, diritti umani e sviluppo teorico del DIU
5.1. Dal bene culturale alla memoria giuridicamente protetta
La protezione del patrimonio culturale in tempo di guerra ha traÂdizionalmente trovato fondamento nella qualificazione dei beni culturali come beni civili specialmente protetti. Questa impostazione resta essenziale, ma non è piĂš sufficiente. Il patrimonio culturale deve essere compreso anche come memoria giuridicamente protetta: esso custoÂdisce il rapporto tra una comunitĂ e il proprio territorio, rende visibile la stratificazione storica delle generaÂzioni e permette agli individui di colÂlocarsi in una narrazione collettiva.
Il passaggio dal bene culturale alla memoria protetta consente di superare una visione meramente proÂprietaria o estetica. Un monumento, un archivio, un sito archeologico o un luogo di culto non sono soltanto ogÂgetti. Essi funzionano come supporti di identitĂ , strumenti di trasmissione, spazi di riconoscimento e testimoÂnianze della pluralitĂ delle civiltĂ . Quando diventano bersaglio di opeÂrazioni belliche, il danno investe il tessuto piĂš intimo della comunitĂ colpita23.
Questa prospettiva consente di comprendere perchĂŠ la distruzione del patrimonio culturale possa ledere la dignitĂ e i diritti piĂš profondi di un popolo. Essa non colpisce soltanto il passato; compromette il futuro, perchĂŠ interrompe la trasmissione della memoria, indebolisce i legami sociali e priva le nuove generazioni di riferimenti simbolici. Il patrimonio culturale, in questo senso, è parte integrante dellâecosistema dei diritti umani.
5.2. La protezione dei beni culturali nel DIU positivo
La protezione dei beni culturali trova un fondamento specifico nella Convenzione dellâAia del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, adottata sotto lâeÂgida dellâUNESCO. Essa costituisce il primo strumento multilaterale dedicato in modo organico alla tutela del patrimonio culturale in tempo di guerra e afferma che il danno arÂrecato ai beni culturali di qualsiasi popolo costituisce un danno al patriÂmonio culturale dellâumanitĂ intera24.
La Convenzione del 1954 impone obblighi di salvaguardia e di rispetto. La salvaguardia riguarda le misure da predisporre giĂ in tempo di pace per proteggere i beni culturali dagli effetti prevedibili di un conflitto. Il rispetto implica il divieto di utilizzare tali beni, o le loro immediate adiÂacenze, per scopi che possano esporli a distruzione o danneggiamento, nonchĂŠ lâobbligo di astenersi da atti di ostilitĂ diretti contro di essi, salve le eccezioni strettamente previste25.
I Protocolli aggiuntivi del 1977 rafforzano questa impostazione. LâarÂtiÂcolo 53 del Protocollo I vieta atti di ostilitĂ diretti contro monumenti storici, opere dâarte o luoghi di culto che costituiscono patrimonio cultuÂrale o spirituale dei popoli, lâuso di tali beni a sostegno dello sforzo militare e le rappresaglie contro di essi. Lâarticolo 16 del Protocollo II estende una protezione analoga nei conflitti armati non internazionali26.
Il Secondo Protocollo del 1999 alla Convenzione dellâAia ha introÂdotto un regime di protezione rafÂforzata, procedure piĂš articolate e norme penali piĂš incisive. Esso risponde allâesigenza di colmare laÂcune applicative e di rendere piĂš effeÂttivi gli obblighi di tutela, soprattutto in presenza di attori non statali e di conflitti caratterizzati da distruzioni intenzionali del patrimonio.
5.3. Patrimonio culturale e dignitĂ collettiva dei popoli
Lâintegrazione del patrimonio culturale nello sviluppo teorico del DIU richiede un passaggio ulteriore: riconoscere che esso costituisce parte dei diritti umani. Il diritto di prendere parte alla vita culturale, la tutela delle minoranze culturali, la libertĂ reliÂgiosa, il diritto allâistruzione e il diritto allâidentitĂ si intrecciano con la protezione dei luoghi e dei beni attraverso i quali una comunitĂ espriÂme la propria storia27.
In questa prospettiva, lâattacco al patrimonio culturale può assumere la forma di unâaggressione alla dignitĂ collettiva. Non si tratta di attribuire ai popoli unâentitĂ astratta separata dagli individui, ma di riconoscere che molti diritti fondamentali si eserciÂtano attraverso appartenenze, linÂguagÂgi, luoghi, riti e memorie condiÂvise. La dignitĂ individuale e quella collettiva non sono in oppoÂsizione: la seconda costituisce spesso il contesto nel quale la prima diventa concretaÂmente esercitabile.
Il patrimonio culturale è parte della storia di un territorio. Quando esso viene messo a rischio o trasforÂmato in bersaglio di operazioni belÂliche, la violenza non distrugge solo pietre, archivi o opere dâarte; essa mira a spezzare una continuitĂ stoÂrica, a cancellare tracce di apparteÂnenza e a imporre una narrazione di dominio. Per questo la protezione dei beni culturali non può essere relegata a tema secondario, ma deve essere collocata al centro della razionalitĂ umanitaria.
La prospettiva dei diritti umani consente inoltre di cogliere il valore universale del patrimonio culturale senza negarne il radicamento locale. Un bene culturale appartiene a una comunitĂ specifica, ma la sua distruÂzione può impoverire lâintera umaÂnitĂ . Il DIU, proteggendo tale bene, tutela insieme lâidentitĂ particolare e la responsabilitĂ universale verso la cultura.
5.4. La distruzione del patrimonio culturale come crimine internazionale
La rilevanza penale degli attacchi contro il patrimonio culturale conÂferma la progressiva integrazione tra DIU, diritto internazionale penale e diritti umani. Lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale qualiÂfica come crimini di guerra gli attacchi intenzionali contro edifici dedicati alla religione, allâistruzione, allâarte, alla scienza o a scopi caritaÂtevoli, nonchĂŠ contro monumenti storici e ospedali, purchĂŠ non siano obiettivi militari28.
La sentenza Al Mahdi della Corte penale internazionale ha segnato un passaggio storico, poichĂŠ ha riguarÂdato la distruzione intenzionale di mausolei e di un luogo di culto a TimbuctĂš. Il caso ha mostrato che lâattacco ai beni culturali può essere perseguito come crimine internaÂzionale autonomo e che il danno culÂturale possiede una dimensione umana, religiosa e comunitaria29.
La distruzione del patrimonio culÂturale può inoltre concorrere, in deÂterÂminate circostanze, con altri crimini internazionali. La cancellazione sisteÂmatica di luoghi di culto, simboli identitari, archivi e testimonianze stoÂriche può accompagnare persecuÂzioni, deportazioni, pulizie etniche o campagne di annientamento cultuÂrale. Pur dovendo evitare improprie estensioni concettuali, la prassi dimostra che gli attacchi culturali spesso si inseriscono in strategie piĂš ampie di dominio sulla popolazione.
La giurisprudenza internazionale ha riconosciuto il valore della tutela culturale anche in altri contesti, valorizzando il legame tra distruzione dei beni culturali, persecuzione e attacco allâidentitĂ delle comunitĂ . In tal modo il patrimonio culturale entra stabilmente nella grammatica del diritto internazionale penale e contriÂbuisce a ridefinire la nozione di vittima, che non coincide piĂš soltanto con lâindividuo fisicamente colpito, ma comprende comunitĂ ferite nella propria memoria30.
5.5. Verso una concezione integrata di protezione umanitaria
La tutela del patrimonio culturale consente di superare una concezione riduttiva del DIU come diritto della sola sopravvivenza fisica. NaturalÂmente, la protezione della vita, dellâiÂntegritĂ e della salute resta prioritaria; tuttavia, la dignitĂ umana non si esaurisce nella mera conservazione biologica. Gli esseri umani vivono in comunitĂ , parlano lingue, custodiscoÂno memorie, praticano culti, abitano luoghi e trasmettono simboli. Un DIU orientato alla dignitĂ deve proteggere anche tali dimensioni.
Da questa impostazione discende una concezione integrata della proÂtezione umanitaria. I civili devono essere protetti non solo dagli attacchi diretti, ma anche dalla distruzione degli elementi che rendono possibile la vita sociale: ospedali, scuole, reti idriche, beni indispensabili alla soÂpravÂvivenza, luoghi di culto, archivi, biblioteche, musei e siti storici. La tutela del patrimonio culturale si colloca dunque accanto alla proteÂzione delle infrastrutture essenziali e dellâambiente naturale.
La conseguenza teorica è rileÂvante: il DIU non è soltanto un diritto di contenimento della violenza, ma un diritto di preservazione dellâumaÂno nella guerra. Esso protegge ciò che consente alla persona e ai popoli di non essere ridotti a oggetti della strategia militare. In questo senso, il patrimonio culturale diventa un indiÂcatore della profonditĂ della tutela umanitaria: dove esso è deliberataÂmente colpito, la guerra mira spesso a cancellare la storia stessa del nemico.
Integrare il patrimonio culturale nello sviluppo teorico del DIU signiÂfica, infine, rafforzare la prevenzione. La protezione non può iniziare quando il danno è ormai avvenuto. Essa richiede inventari, piani di emerÂÂgenza, formazione delle forze armate, cooperazione tra autoritĂ civili e militari, coinvolgimento delle comunitĂ locali, contrasto al traffico illecito e uso responsabile delle tecÂnologie di documentazione e monitoÂraggio31.
Conclusioni
Lâanalisi svolta conferma che il diritto internazionale umanitario si colloca oggi al centro di tensioni profonde. Da un lato, esso è investito dallâaumento dei conflitti, dalla pluralizzazione dei belligeranti, dalla trasformazione delle tecniche di guerra e dalla crisi dellâordine multiÂlaÂterale. Dallâaltro, proprio questa congiuntura ne evidenzia lâinsostiÂtuibilitĂ : senza il DIU, la guerra si ridurrebbe a pura forza e la proteÂzione della persona sarebbe affidata alla volontĂ contingente dei vincitori.
Le dinamiche evolutive del DIU mostrano una progressiva estensione della protezione umanitaria. La tutela dei civili, dei feriti, dei prigionieri, dei giornalisti, del personale sanitaÂrio, dei beni indispensabili alla sopravÂvivenza, dellâambiente e del patrimonio culturale conferma che il principio di umanitĂ opera in senso espansivo. Ogni volta che la guerra modifica le sue forme, il DIU è chiamato a rinnovare i propri struÂmenti senza perdere la propria finaÂlitĂ originaria: limitare la sofferenza e preservare la dignitĂ .
Il patrimonio culturale rappreÂsenta un punto di osservazione priviÂlegiato di questa evoluzione. Esso dimostra che la dignitĂ non è soltanto individuale, ma anche relazionale, storica e comunitaria. Colpire un bene culturale significa spesso colÂpire la memoria di un popolo, la sua identitĂ , la sua continuitĂ e la sua capacitĂ di trasmettere alle generaÂzioni future una storia condivisa. Per questa ragione, il patrimonio cultuÂrale deve essere integrato nello sviluppo teorico del DIU come parte dei diritti umani e come componente della protezione umanitaria comÂplessiva.
Sotto il profilo teorico, il DIU appare come un ramo autonomo del diritto internazionale in senso funÂzionale e assiologico: non separato, ma distinto per finalitĂ , metodo e inÂtensitĂ della protezione. Le sue fonti testimoniano una feconda interazione tra trattati, consuetudine, giurispruÂdenza, soft law, diritto interno e azione delle istituzioni umanitarie. In un mondo in cui i conflitti si moltiÂplicano e producono effetti fisici, sociali e culturali, il DIU resta uno dei pochi linguaggi normativi univerÂsalmente intelligibili per riaffermare, anche nella guerra, il primato della dignitĂ umana.
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Note
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- Per una ricostruzione classica della funzione del diritto internazionale umanitario, v. J. Pictet, Development and Principles of International Humanitarian Law, Martinus Nijhoff, Dordrecht, 1985; Y. Sandoz, C. Swinarski, B. Zimmermann (eds.), Commentary on the Additional Protocols of 8 June 1977, ICRC/ Martinus Nijhoff, Geneva, 1987.
- Sul principio di umanità quale asse assiologico del DIU, v. T. Meron, The Humanization of International Law, Martinus Nijhoff, Leiden-Boston, 2006; M. Sassòli, International Humanitarian Law: Rules, Controversies, and Solutions to Problems Arising in Warfare, Edward Elgar, Cheltenham-Northampton, 2019.
- Sul rapporto tra patrimonio culturale, identitĂ e diritti umani, v. F. Francioni, M. Scheinin (eds.), Cultural Human Rights, Martinus Nijhoff, Leiden-Boston, 2008; J. Blake, International Cultural Heritage Law, Oxford University Press, Oxford, 2015.
- Sulla classificazione dei conflitti armati e sul rapporto tra conflitti internazionali e non internazionali, v. ICTY, Appeals Chamber, Prosecutor v. Tadic, Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction, 2 ottobre 1995, parr. 70 ss.; M. N. Schmitt (ed.), Tallinn Manual 2.0 on the International Law Applicable to Cyber Operations, Cambridge University Press, Cambridge, 2017, per i profili tecnologici.
- Sul nesso tra guerra, memoria colÂlettiva e protezione dei beni culturali, v. R. OâKeefe, The Protection of Cultural Property in Armed Conflict, Cambridge University Press, Cambridge, 2006; F. Francioni, F. Lenzerini, âThe Destruction of the Buddhas of Bamiyan and InternaÂtional Lawâ, European Journal of International Law, vol. 14, n. 4, 2003, pp. 619-651.
- Sul tema dellâattribuzione della conÂdotta di gruppi armati agli Stati, v. ICJ, Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States), Merits, Judgment, 27 giugno 1986; ICJ, Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro), Judgment, 26 febbraio 2007.
- Protocollo aggiuntivo I alle Convenzioni di Ginevra del 1949, artt. 48, 51 e 52. Per il rilievo consuetudinario del principio, v. J.-M. Henckaerts, L. Doswald-Beck (eds.), Customary International Humanitarian Law, vol. I: Rules, Cambridge University Press/ICRC, Cambridge, 2005, regole 1, 7 e 8.
- Sul principio di separazione tra jus ad bellum e jus in bello, v. C. Greenwood, The Relationship between ius ad bellum and ius in bello, Review of International Studies, vol. 9, 1983, pp. 221-234; R. Kolb, Ius in bello: Le droit international des conflits armÊs, Helbing & Lichtenhahn/Bruylant, Bâle-Bruxelles, 2009.
- -J. Rousseau, âIl contratto socialeâ, libro I, cap. IV, in Scritti politici, vol. II, Laterza, Roma-Bari, 1994. La forÂmula rousseauiana è spesso richiaÂmata per distinguere la relazione bellica tra Stati dalla condizione dei privati.
- Per la prospettiva storica, v. H. Dunant, Un souvenir de SolfÊrino, Genève, 1862; F. Bugnion, The International Committee of the Red Cross and the Protection of War Victims, Macmillan, Oxford, 2003.
- Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949; Protocollo aggiuntivo I relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali e Protocollo aggiuntivo II relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali, entrambi dellâ8 giugno 1977.
- Protocollo aggiuntivo II, art. 1. Per una lettura sistematica, v. L. Moir, The Law of Internal Armed Conflict, Cambridge University Press, Cambridge, 2002.
- ICJ, âLegality of the Threat or Use of Nuclear Weaponsâ, Advisory Opinion, 8 luglio 1996, par. 25; ICJ, âLegal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territoryâ, Advisory Opinion, 9 luglio 2004, parr. 102-106.
- Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, art. 15; Comitato ONU per i diritti econoÂmici, sociali e culturali, General Comment No. 21, Right of everyone to take part in cultural life, UN Doc. E/C.12/GC/21, 21 dicembre 2009.
- Statuti del Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa; Convenzioni di Ginevra del 1949, artt. comuni 9/9/9/10. anche J. Kellenberger, âHumanitarian Diplomacyâ, International Review of the Red Cross, vol. 85, n. 849, 2003, pp. 153-164.
- Protocollo aggiuntivo I, art. 70; Protocollo aggiuntivo II, art. 18. Sul tema dellâaccesso umanitario, v. D. Akande, E.-C. Gillard, Oxford Guidance on the Law Relating to Humanitarian Relief Operations in Situations of Armed Conflict, OCHA/ Oxford Institute for Ethics, Law and Armed Conflict, 2016.
- Dunant, Un souvenir de SolfĂŠrino, op. cit. Per la ricostruzione storica del movimento umanitario, v. F. Bugnion, The International Committee of the Red Cross and the Protection of War Victims, op.cit.
- Sul carattere non sinallagmatico degli obblighi umanitari, v. M. Torelli, Le droit international humanitaire, PUF, Paris, 1985; ICRC, Commentary on the First Geneva Convention, 2nd ed., Cambridge University Press, Cambridge, 2016, art. 1 comune.
- Per lâordinamento italiano, rilevano in particolare gli artt. 2, 9, 10, 11 e 32 della Costituzione. Sulla protezione costituzionale del patrimonio cultuÂrale dopo la riforma dellâart. 9, v. M. Cammelli, Il diritto del patrimonio culturale, Il Mulino, Bologna, 2022.
- Tra gli strumenti rilevanti, oltre alle Convenzioni di Ginevra e ai Protocolli aggiuntivi, v. Convenzione dellâAia del 1954 sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato; Convenzione sulle armi chimiche del 1993; Convenzione di Ottawa del 1997 sulle mine antiÂpersona; Convenzione di Oslo del 2008 sulle munizioni a grappolo.
- Sul contributo dei tribunali penali internazionali allo sviluppo del DIU, v. ICTY, Trial Chamber, Prosecutor v. Kupreskic et al., Judgment, 14 gennaio 2000; ICTY, Appeals Chamber, Prosecutor v. Tadic, Judgment, 15 luglio 1999; ICTR, Trial Chamber, Prosecutor v. Akayesu, Judgment, 2 settembre 1998.
- Per il ruolo del CICR nella codifiÂcazione e nellâinterpretazione del DIU, v. ICRC, Customary International Humanitarian Law, cit.; ICRC, Commentary on the First Geneva Convention, 2nd ed., op.cit.; D. Forsythe, The Humanitarians: The International Committee of the Red Cross, Cambridge University Press, Cambridge, 2005.
- Sulla dimensione identitaria e collettiva del patrimonio culturale, v. A. F. Vrdoljak, International Law, Museums and the Return of Cultural Objects, Cambridge University Press, Cambridge, 2006; L. Lixinski, International Heritage Law for Communities: Exclusion and Re-Imagination, Oxford University Press, Oxford, 2019.
- Convenzione dellâAia del 14 maggio 1954 per la protezione dei beni cultuÂrali in caso di conflitto armato, PreamÂbolo e artt. 1-4; Primo ProÂtocollo del 1954; Secondo Protocollo del 26 marzo 1999.
- Convenzione dellâAia del 1954, artt. 3 e 4. Sullâinterpretazione delle ecceÂzioni fondate sulla necessitĂ militare, v. R. OâKeefe, The Protection of Cultural Property in Armed Conflict, cit, pp. 123 ss.
- Protocollo aggiuntivo I, art. 53; Protocollo aggiuntivo II, art. 16. V. anche lo Studio del CICR sul diritto consuetudinario, regole 38, 39 e 40, relative rispettivamente agli attacchi, allâuso militare e al rispetto dei beni culturali.
- Dichiarazione universale dei diritti dellâuomo, art. 27; Patto internaÂzionale sui diritti civili e politici, art. 27; Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, art. 15; UNESCO, Universal Declaration on Cultural Diversity, 2001.
- Statuto di Roma della Corte penale internazionale, art. 8, par. 2, lett. b), ix, e lett. e), iv.
- ICC, Trial Chamber VIII, The Prosecutor v. Ahmad Al Faqi Al Mahdi, Judgment and Sentence, ICC-01/12-01/15-171, 27 settembre 2016; ICC, Reparations Order, ICC-01/12-01/15-236, 17 agosto 2017.
- ICTY, Trial Chamber, Prosecutor v. Kordic and Cerkez, Judgment, 26 febbraio 2001; ICTY, Trial Chamber, Prosecutor v. Strugar, Judgment, 31 gennaio 2005; ICTY, Appeals Chamber, Prosecutor v. Strugar, Judgment, 17 luglio 2008.
- Sul rapporto tra prevenzione, preparazione e salvaguardia del patrimonio culturale, v. UNESCO, Military Manual on the Protection of Cultural Property, 2016; Blue Shield International, Guidelines for the Protection of Cultural Property in Armed Conflict, 2020.
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Bibliografia
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Fonti e documenti
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Primo Protocollo alla Convenzione dellâAia del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, 14 maggio 1954.
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