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Journal of The Faculty of
Political and Administrative Sciences

Coordonatori: Sabin Drăgulin, Sorin Bocancea și Angelo Chielli

Volum XIV, Nr. 2 (52), Serie nouă, martie-mai 2026

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Il contesto attuale del diritto internazionale umanitario
Evoluzione, autonomia, fonti normative e tutela del patrimonio culturale come dimensione dei diritti umani

[The Current Context of International Humanitarian LawEvolution, Autonomy, Normative Sources and the Protection of Cultural Heritage as a Dimension of Human Rights]

Carlo BOSNA

 

Abstract: This paper reconstructs international humanitarian law (IHL) as an autonomous yet, at the same time, interdependent sector of the contemporary international legal order. The analysis begins with the transformation of armed conflicts, the crisis of the traditional categories of war, and the growing vulnerability of civilian populations. It then examines the evolution of legal sources, the relationship with human rights, and the emergence of the protection of cultural heritage as an essential dimension of individual and collective dignity.

From this perspective, cultural heritage is not regarded merely as a material or artistic asset, but as historical memory, territorial identity, and a condition for the social continuity of a people. Its intentional destruction or its use as a military objective affects the deepest core of human rights and reinforces the need for an interpretation of IHL oriented toward the comprehensive protection of individuals and communities.

Keywords: international humanitarian law; human rights; cultural heritage; dignity; cultural property; armed conflicts; sources of international law.

 

 

Introduzione

Il diritto internazionale umani­tario, comunemente indicato con l’acronimo DIU, rappresenta oggi uno dei settori più sollecitati e neces­sari dell’ordinamento internazionale. Nato storicamente per limitare gli effetti della guerra e per proteggere coloro che non partecipano, o non partecipano più, alle ostilità, esso opera in una fase caratterizzata dalla trasformazione dei conflitti armati, dalla crescente interdipendenza eco­nomica e dall’emersione di vulnera­bilità che travalicano i confini dei singoli teatri bellici1.

La guerra contemporanea non si esaurisce nello scontro tra eserciti regolari né resta confinata alla linea del fronte. Essa produce effetti sull’e­nergia, sulle catene alimentari, sulle rotte commerciali, sui sistemi sani­tari, sulle migrazioni, sull’am­biente e sul patrimonio culturale. Il DIU, pertanto, non può essere letto come un insieme di regole tecniche destinate soltanto alla condotta delle ostilità, ma deve essere compreso quale espressione di un più ampio principio di umanità, diretto a pre­servare un nucleo incomprimibile di dignità anche nelle situazioni estreme della violenza armata2.

Il presente lavoro sviluppa quattro nuclei fondamentali: il contesto at­tuale del DIU; le dinamiche evolutive che hanno ampliato le categorie di protezione; l’autonomia funzionale e assiologica di questo ramo del diritto internazionale; le fonti normative e interpretative che ne alimentano l’ef­fettività. A questi profili si aggiunge un tema centrale: l’integrazione del patrimonio culturale nello sviluppo teorico del diritto internazionale uma­nitario, non soltanto come bene civile speciale, ma come componente dei diritti umani, della memoria sto­rica e della dignità collettiva dei popoli3.

La tesi di fondo è che il DIU con­servi una peculiare resilienza norma­tiva anche nel contesto della crisi del multilateralismo. Esso non elimina la guerra, né può sostituirsi alla respon­sabilità politica degli Stati e delle orga­nizzazioni internazionali; tutta­via, delimita la violenza, sottrae al­cuni beni alla disponibilità strategica dei belligeranti e impedisce che la necessità militare si trasformi in giustificazione illimitata della distru­zione. In questa funzione minima, ma essenziale, risiede il carattere profon­damente contemporaneo del DIU.

1. Il contesto attuale del diritto internazionale umanitario

1.1. La trasformazione planetaria dei conflitti armati

La fase attuale delle relazioni in­ter­nazionali è segnata da una diffu­sione strutturale dei conflitti armati e da una crescente difficoltà nel distin­guere tra guerra, crisi interna, vi­olenza organizzata e instabilità regio­nale. La guerra interstatale non è scomparsa, ma convive con conflitti armati non internazionali, guerre per procura, operazioni di controinsur­rezione, azioni terroristiche, conflitti ibridi e forme di violenza esercitate da gruppi armati organizzati. Questa pluralità di scenari mette alla prova le categorie classiche del diritto interna­zionale e impone una lettura dinami­ca delle condizioni di applicazione del DIU4.

L’incremento dei conflitti produce un duplice effetto. Da un lato, rende il DIU più necessario, perché molti­plica le situazioni nelle quali persone e beni devono essere protetti. Dall’altro, espone il DIU al rischio di ineffettività, poiché molte parti coin­volte non sono Stati, non dispongono di strutture istituzionali stabili o con­testano apertamente la legittimità delle regole internazionali. Il pro­blema contemporaneo non è, dunque, soltanto stabilire quali norme esistano, ma individuare come renderle opera­tive in contesti frammentati, asim­metrici e politicamente instabili.

La conseguenza più rilevante di tale trasformazione è che il DIU non opera più in una condizione ecce­zionale e marginale, ma in una realtà di crisi armata diffusa. La guerra, lungi dall’essere una parentesi dell’or­dine internazionale, diviene un fattore ricorrente della politica glo­bale. In questo scenario, la funzione del DIU consiste nel preservare spazi minimi di umanità e nel riaffermare che anche il conflitto armato resta sottoposto al diritto.

 

1.2. Gli effetti economici, sociali e culturali della guerra contemporanea

Le guerre contemporanee non distruggono soltanto vite umane, infrastrutture e istituzioni nei territori in cui si combatte. Esse investono direttamente la sicurezza energetica, i mercati finanziari, le catene di ap­provvigionamento alimentare, le reti sanitarie, le infrastrutture di comuni­cazione e le rotte commerciali. La loro capacità di propagazione di­mostra che la sofferenza bellica non può più essere circoscritta alla dimen­sione territoriale del campo di battaglia.

A tali profili si aggiungono effetti sociali di vasta portata: povertà, sfol­lamento forzato, migrazioni, disgre­gazione delle comunità, interruzione dell’istruzione, vulnerabilità sani­taria, insicurezza alimentare e perdita dei riferimenti simbolici. È in questo contesto che la tutela dei beni cultu­rali assume una dimensione ulteriore. La distruzione di un luogo di culto, di un archivio, di un museo o di un centro storico non determina soltanto un danno patrimoniale, ma colpisce la continuità narrativa di una comu­nità, la sua memoria e la sua capacità di riconoscersi nel tempo5.

Il DIU, pertanto, non tutela soltanto le vittime immediate o i beni espressamente indicati dalle conven­zioni. In senso più ampio, esso con­tribuisce a preservare condizioni mi­ni­me di civiltà giuridica: la distin­zione tra civili e combattenti, la proibizione della sofferenza inutile, il rispetto dei feriti e dei prigionieri, la protezione delle infrastrutture essen­ziali e la salvaguardia del patrimonio culturale. Tali elementi concorrono a impedire che la guerra produca un annientamento fisico, sociale e sim­bolico.

1.3. Nuovi soggetti belligeranti e ibridazione dei conflitti

Il DIU si è formato in un contesto nel quale la guerra era prevalente­mente concepita come scontro tra Stati dotati di eserciti regolari. Tale modello permane, ma non esaurisce più la fenomenologia bellica. Oggi operano gruppi armati organizzati, milizie, contractors, formazioni para­militari, reti transnazionali e soggetti non statali che agiscono talora con il sostegno, la tolleranza o la direzione di apparati statali. Ne deriva una pluralizzazione dei soggetti bellige­ranti che rende più complessa l’attri­buzione della responsabilità e l’appli­cazione concreta delle regole umani­tarie6.

L’ibridazione dei conflitti si mani­festa anche attraverso operazioni cyber, manipolazione informativa, sa­bo­taggio di reti energetiche, impiego di tecnologie dual use, droni, sistemi autonomi e strumenti economici di pressione. In tali scenari, la distin­zione tra obiettivo militare e bene civile diviene più difficile, mentre la popolazione civile risulta più esposta alle conseguenze indirette delle ope­razioni militari.

Questa evoluzione rafforza la centralità del principio di distinzione. Ogni parte in conflitto deve distin­guere in ogni momento tra civili e combattenti, nonché tra beni civili e obiettivi militari. Il principio di distin­­zione non è una regola mera­mente formale, ma la condizione lo­gica dell’intero DIU: senza distin­zione, la guerra si trasforma in violenza indiscriminata7.

1.4. Crisi del multilateralismo e resilienza del principio di umanità

La crisi del multilateralismo incide profondamente sull’effettività del DIU. Il diritto internazionale presup­pone cooperazione, buona fede, responsabilità e istituzioni capaci di reagire alle violazioni. Quando tali elementi si indeboliscono, cresce la distanza tra norma e realtà. Tuttavia, proprio nelle fasi di crisi emerge la funzione minima del DIU: affermare limiti inderogabili anche quando la prevenzione del conflitto è fallita.

La resilienza del DIU deriva dal fatto che esso non richiede una valutazione politica sulla legittimità della guerra. La sua applicazione non dipende dalla qualificazione morale della causa perseguita dalle parti, ma dal fatto oggettivo dell’esistenza di un conflitto armato. Questa neutralità funzionale consente al DIU di proteg­gere le vittime a prescindere dalla parte cui appartengono e di evitare che la tutela umanitaria sia subor­dinata al giudizio politico sul bellige­rante8.

Il principio di umanità opera dunque come criterio di resistenza. Anche quando la pace è violata, il diritto continua a imporre limiti. Anche quando l’avversario è perce­pito come nemico assoluto, esso ri­mane titolare di una dignità che impe­disce la tortura, l’uccisione dei prigionieri, l’attacco indiscriminato ai civili, la distruzione gratuita di beni culturali e la riduzione della popola­zione a strumento di pressione.

2. Le dinamiche evolutive

del DIU

2.1. Dal diritto di guerra al mo­derno diritto internazionale umani­tario

Per comprendere le dinamiche evolutive del DIU occorre prendere le distanze dalla concezione classica della guerra propria dell’età moderna. Rousseau, nel Contratto sociale, des­cri­veva la guerra come una relazione tra Stato e Stato, nella quale i privati diventano nemici solo acci­dental­mente, non in quanto uomini o cit­tadini, ma in quanto soldati9.

Questa impostazione presup­po­neva un conflitto relativamente ordi­nato, combattuto da apparati militari identificabili e distinto dalla sfera civile. La realtà contemporanea ha pro­gressivamente dissolto tale cor­nice: i conflitti armati non interna­zionali hanno acquisito un peso crescente, il terrorismo ha introdotto forme di attacco alla popolazione civile come mezzo di pressione poli­tica e la guerra ibrida ha combinato strumenti militari, economici, comu­nicativi e tecnologici.

La transizione dal tradizionale diritto di guerra al moderno diritto internazionale umanitario non costi­tuisce soltanto un mutamento termi­nologico. Essa esprime uno sposta­mento di paradigma: dal riconosci­mento del potere statale di fare la guerra alla limitazione umanitaria della condotta bellica. Il cuore del DIU contemporaneo non è la legit­timazione del conflitto, ma la prote­zione delle vittime e la riduzione della sofferenza non necessaria10.

2.2. L’estensione progressiva della protezione umanitaria

Una delle tendenze più signifi­cative del DIU consiste nella progres­siva estensione dei soggetti e dei beni protetti. Le Convenzioni di Ginevra del 1949 hanno consolidato la prote­zione dei feriti, dei malati, dei nau­fraghi, dei prigionieri di guerra e delle persone civili. I Protocolli aggiuntivi del 1977 hanno ampliato il quadro normativo, rafforzando la tutela della popolazione civile, disci­plinando i conflitti armati non inter­nazionali e consacrando principi ge­ne­rali sulla conduzione delle ostilità11.

La protezione si è inoltre estesa ai beni culturali, alla protezione civile, al personale sanitario e religioso, ai giornalisti, ai beni indispensabili alla sopravvivenza della popolazione civile e all’ambiente naturale. Questa espansione conferma che il DIU non è statico, ma evolve in rapporto alle forme concrete della vulnerabilità. L’umanità protetta dal DIU non è astratta; essa si incarna nei corpi feriti, nei bisogni materiali, nelle relazioni familiari, negli ospedali, nei luoghi di culto, negli archivi, nelle scuole, nei musei e nelle città.

Un rilievo particolare assume il Protocollo aggiuntivo II del 1977, che segna un passaggio decisivo nella protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali. Pur man­tenendo una soglia applicativa ele­vata, esso testimonia l’esigenza di estendere la protezione umanitaria oltre il modello classico della guerra interstatale e di riconoscere che anche le crisi interne possono rag­giungere un livello di violenza tale da esigere l’applicazione di regole internazionali12.

2.3. Il dialogo tra DIU e diritto internazionale dei diritti umani

Un’altra dinamica decisiva ri­guarda il rapporto tra DIU e diritto internazionale dei diritti umani. Per lungo tempo i due settori sono stati concepiti come distinti: il primo ap­plicabile nei conflitti armati, il se­condo prevalentemente riferito ai tempi di pace e ai rapporti tra individuo e potere pubblico. A partire dalla seconda metà del Novecento, tuttavia, si è consolidata l’idea che il conflitto armato non determini una sospensione totale dei diritti fonda­mentali, ma imponga una loro rile­ttura alla luce delle condizioni eccezionali della guerra13.

La Conferenza internazionale sui diritti dell’uomo di Teheran del 1968 e le successive conferenze della Croce Rossa hanno contribuito a raf­forzare questa convergenza. Da allora, dottrina e giurisprudenza hanno rico­nosciuto che DIU e diritti umani per­seguono una finalità comune: salva­guardare la persona contro l’arbitrio, la violenza indiscriminata e la degra­dazione della dignità. Le differenze restano rilevanti sul piano delle fonti, dei destinatari e delle tecniche applicative; tuttavia, l’interpretazione contemporanea tende a valorizzare la complementarità.

Questa prospettiva è essenziale per comprendere la tutela del patri­monio culturale. Se il diritto di par­tecipare alla vita culturale, di acce­dere alla propria memoria e di preservare i simboli identitari è parte della sfera dei diritti umani, allora l’attacco al patrimonio culturale in guerra non può essere ridotto a danno materiale. Esso incide sulla perso­nalità collettiva, sul rapporto tra gene­razioni e sulla possibilità per un popolo di continuare a riconoscersi nella propria storia14.

2.4. Organizzazioni umanitarie, soccorso e limiti della sovranità

La seconda metà del Novecento ha registrato una crescita significativa delle organizzazioni umanitarie inter­nazionali e delle organizzazioni non governative. Tale sviluppo ha am­pli­ato la capacità di soccorso, monito­raggio, documentazione delle viola­zioni e assistenza alle vittime. In questo quadro, il Comitato Interna­zionale della Croce Rossa occupa una posizione peculiare, fondata sulla neutralità, sull’indipendenza e sul mandato convenzionale di protezione e assistenza15.

L’espansione dell’azione umani­taria ha posto interrogativi delicati in rapporto alla sovranità statale e al principio di non ingerenza. Da un lato, l’assistenza alle popolazioni col­pite da conflitti e catastrofi risponde a un’esigenza umana elementare; dall’al­tro, essa può essere ostacolata, stru­mentalizzata o subordinata a inte­ressi politici. Il DIU cerca di com­porre tale tensione riconoscendo il valore delle azioni di soccorso impar­ziali, ma subordinandole a condizioni che tengano conto del consenso delle parti e della sicurezza delle operazioni.

Il Protocollo aggiuntivo I e il Protocollo aggiuntivo II prevedono forme di soccorso umanitario impar­ziale, soprattutto quando la popola­zione civile soffre privazioni essen­ziali. Tali norme non eliminano il problema politico dell’accesso uma­nitario, ma affermano un principio: la sovranità non può essere invocata per trasformare la popolazione civile in ostaggio della guerra16.

3. Autonomia del DIU e fondamento assiologico

3.1. Da Solferino al principio di umanità

Il problema dell’autonomia del DIU può essere affrontato a partire dalla sua matrice storica e simbolica. Solferino non è soltanto il luogo di una battaglia, ma il momento in cui si afferma l’idea che anche il nemico ferito conservi una dignità inviola­bile. La formula «Tutti fratelli», tradizionalmente associata a quella esperienza, esprime il passaggio dalla logica della sovranità assoluta alla percezione di un limite etico-giuri­dico interno alla guerra stessa17.

In questa prospettiva, il DIU si presenta come diritto dell’umanità prima ancora che come diritto degli Stati. I principi di umanità, impar­zialità, neutralità e indipendenza non eliminano la sovranità statale, ma la sottopongono a un criterio superiore di civiltà giuridica. La guerra resta un fatto politico; il DIU ne delimita il modo di svolgimento e impedisce che il nemico sia privato della sua qualità di essere umano.

Il principio di umanità opera come clausola di senso. Esso consente di interpretare le norme convenzionali e consuetudinarie in modo coerente con la finalità di ridurre la sofferenza e salvaguardare la dignità. Tale prin­cipio non si esaurisce nella tutela fisica della persona, ma include le con­dizioni sociali, culturali e simbo­liche che permettono all’individuo e alla comunità di rimanere soggetti di diritto anche nella crisi bellica.

3.2. Autonomia funzionale, inderogabilità e superamento della reciprocità

L’autonomia del DIU non deve essere intesa come isolamento rispet­to al diritto internazionale generale. Essa indica, piuttosto, una specificità funzionale: il DIU si applica in presenza di un conflitto armato e persegue la finalità di proteggere le vittime e limitare i mezzi e metodi di guerra. Tale autonomia spiega perché il DIU si applichi indipendentemente dalla legittimità della causa bellica e perché le sue regole vincolino tutte le parti coinvolte.

Un profilo essenziale dell’autono­mia del DIU è il superamento della reciprocità. In passato, l’osservanza delle regole di guerra poteva essere intesa come dipendente, almeno in parte, dal comportamento dell’avver­sario. La logica contemporanea afferma invece che alcuni obblighi valgono in ogni caso, perché proteg­gono beni sottratti alla disponibilità strategica delle parti: la vita dei civili, l’integrità dei feriti, la dignità dei prigionieri, i beni indispensabili alla sopravvivenza e il patrimonio cultu­rale dell’umanità18.

Questa impostazione consente di parlare di un primato funzionale del DIU nelle situazioni di conflitto. Non si tratta di un primato gerarchico assoluto su ogni altra norma, ma della capacità del DIU di indicare standard minimi inderogabili: ciò che non può essere fatto nemmeno quando la guerra sembra autorizzare l’eccezione. Proprio in questo senso il DIU costituisce un argine alla disumanizzazione.

3.3. L’irradiazione delle istanze umanitarie nel diritto interno

L’autonomia del DIU si manifesta anche nella capacità dei suoi valori di irradiare altri ambiti normativi. La protezione della persona, la preven­zione del danno grave e il rispetto dei beni essenziali si riflettono nel diritto dei diritti umani, nel diritto dei rifugiati, nel diritto internazionale pe­nale, nel diritto dell’ambiente, nel biodiritto, nel diritto sanitario e nella tutela del patrimonio artistico e scientifico.

Sul piano interno, è possibile indi­vi­duare un terreno di conver­genza con i principi costituzionali. La dignità della persona, la solidarietà, la tutela della salute, il ripudio della guerra, la protezione del patrimonio culturale e dell’ambiente concorrono a creare un nucleo di diritto costi­tuzionale uma­ni­tario. Tale formula non designa un ramo autonomo codi­ficato, ma una prospettiva interpre­tativa: il diritto pubblico interno recepisce e rafforza le istanze di protezione provenienti dal DIU19.

Il patrimonio culturale occupa, in questa prospettiva, una posizione paradigmatica. Esso è protetto in quanto bene culturale, in quanto bene civile, in quanto componente dell’i­dentità collettiva e in quanto condi­zione di esercizio di diritti fonda­mentali. La sua distruzione in guerra non produce soltanto un danno alla proprietà o alla bellezza artistica; essa può ledere il diritto di una comunità alla memoria, alla continuità e alla trasmissione intergenerazionale del proprio vissuto.

4. Fonti del DIU

4.1. Fonti convenzionali e consuetudinarie

Le fonti convenzionali del DIU comprendono, anzitutto, le Conven­zioni di Ginevra del 1949 e i Protocolli aggiuntivi del 1977. A esse si affiancano numerosi strumenti spe­cifici relativi a particolari categorie di armi, alla protezione dei beni cultu­rali, alla repressione dei crimini internazionali e alla disciplina di determinate situazioni di conflitto. Il quadro convenzionale mostra una pro­gressiva specializzazione: all’au­mento delle forme di vulnerabilità corrisponde una maggiore articola­zione degli strumenti di tutela20.

La consuetudine svolge una fun­zione decisiva, soprattutto nei settori non integralmente coperti dalla codi­ficazione e nei conflitti armati non internazionali. Molte regole relative alla distinzione, alla proporzionalità, alle precauzioni negli attacchi, al trat­tamento umano delle persone dete­nute, alla protezione dei beni culturali e al divieto di mezzi di guerra che causino sofferenze superflue sono considerate espressione del diritto internazionale consuetudinario.

La codificazione e la consuetu­dine non si escludono, ma si alimen­tano reciprocamente. Le convenzioni stabilizzano regole e procedure; la prassi e l’opinio juris consentono di adattare il diritto a scenari nuovi e di estendere l’applicabilità di principi fondamentali anche a soggetti e si­tuazioni non originariamente pre­visti. Questa interazione è particola­rmente importante per i conflitti armati non internazionali e per la protezione dei beni culturali.

4.2. Giurisprudenza, soft law e ruolo del Comitato Internazionale della Croce Rossa

Le decisioni giurisprudenziali na­zionali e internazionali contribuisco­no a precisare il contenuto delle norme e a consolidarne l’interpreta­zione. I tribunali penali internazionali per l’ex Jugoslavia e per il Ruanda, la Corte internazionale di giustizia e la Corte penale internazionale hanno svolto un ruolo significativo nel chiarire principi quali la qualifica­zione dei conflitti, la responsabilità individuale, la protezione dei civili e la rilevanza penale degli attacchi contro beni culturali21.

La soft law, i manuali militari, le linee guida operative, gli studi del Comitato Internazionale della Croce Rossa e le risoluzioni delle organiz­zazioni internazionali non producono sempre obblighi giuridici in senso formale, ma orientano la prassi, raf­forzano l’interpretazione delle norme e contribuiscono alla forma­zione di standard condivisi. In un settore come il DIU, in cui l’effettività dipende anche dalla formazione degli operatori militari e umanitari, tali strumenti hanno un rilievo pratico considerevole.

Il Comitato Internazionale della Croce Rossa, pur non essendo un legislatore, esercita una funzione pro­pulsiva e interpretativa di primissimo piano. Esso promuove la codifica­zione, assiste gli Stati nell’attuazione interna, visita i detenuti, favorisce il rispetto delle norme e diffonde la cultura del DIU. La sua autorevo­lezza deriva dalla combinazione di mandato giuridico, esperienza ope­rativa e indipendenza istituzionale22.

5. Patrimonio culturale, diritti umani e sviluppo teorico del DIU

5.1. Dal bene culturale alla memoria giuridicamente protetta

La protezione del patrimonio culturale in tempo di guerra ha tra­dizionalmente trovato fondamento nella qualificazione dei beni culturali come beni civili specialmente protetti. Questa impostazione resta essenziale, ma non è più sufficiente. Il patrimonio culturale deve essere compreso anche come memoria giuridicamente protetta: esso custo­disce il rapporto tra una comunità e il proprio territorio, rende visibile la stratificazione storica delle genera­zioni e permette agli individui di col­locarsi in una narrazione collettiva.

Il passaggio dal bene culturale alla memoria protetta consente di superare una visione meramente pro­prietaria o estetica. Un monumento, un archivio, un sito archeologico o un luogo di culto non sono soltanto og­getti. Essi funzionano come supporti di identità, strumenti di trasmissione, spazi di riconoscimento e testimo­nianze della pluralità delle civiltà. Quando diventano bersaglio di ope­razioni belliche, il danno investe il tessuto più intimo della comunità colpita23.

Questa prospettiva consente di comprendere perché la distruzione del patrimonio culturale possa ledere la dignità e i diritti più profondi di un popolo. Essa non colpisce soltanto il passato; compromette il futuro, perché interrompe la trasmissione della memoria, indebolisce i legami sociali e priva le nuove generazioni di riferimenti simbolici. Il patrimonio culturale, in questo senso, è parte integrante dell’ecosistema dei diritti umani.

5.2. La protezione dei beni culturali nel DIU positivo

La protezione dei beni culturali trova un fondamento specifico nella Convenzione dell’Aia del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, adottata sotto l’e­gida dell’UNESCO. Essa costituisce il primo strumento multilaterale dedicato in modo organico alla tutela del patrimonio culturale in tempo di guerra e afferma che il danno ar­recato ai beni culturali di qualsiasi popolo costituisce un danno al patri­monio culturale dell’umanità intera24.

La Convenzione del 1954 impone obblighi di salvaguardia e di rispetto. La salvaguardia riguarda le misure da predisporre già in tempo di pace per proteggere i beni culturali dagli effetti prevedibili di un conflitto. Il rispetto implica il divieto di utilizzare tali beni, o le loro immediate adi­acenze, per scopi che possano esporli a distruzione o danneggiamento, nonché l’obbligo di astenersi da atti di ostilità diretti contro di essi, salve le eccezioni strettamente previste25.

I Protocolli aggiuntivi del 1977 rafforzano questa impostazione. L’ar­ti­colo 53 del Protocollo I vieta atti di ostilità diretti contro monumenti storici, opere d’arte o luoghi di culto che costituiscono patrimonio cultu­rale o spirituale dei popoli, l’uso di tali beni a sostegno dello sforzo militare e le rappresaglie contro di essi. L’articolo 16 del Protocollo II estende una protezione analoga nei conflitti armati non internazionali26.

Il Secondo Protocollo del 1999 alla Convenzione dell’Aia ha intro­dotto un regime di protezione raf­forzata, procedure più articolate e norme penali più incisive. Esso risponde all’esigenza di colmare la­cune applicative e di rendere più effe­ttivi gli obblighi di tutela, soprattutto in presenza di attori non statali e di conflitti caratterizzati da distruzioni intenzionali del patrimonio.

5.3. Patrimonio culturale e dignità collettiva dei popoli

L’integrazione del patrimonio culturale nello sviluppo teorico del DIU richiede un passaggio ulteriore: riconoscere che esso costituisce parte dei diritti umani. Il diritto di prendere parte alla vita culturale, la tutela delle minoranze culturali, la libertà reli­giosa, il diritto all’istruzione e il diritto all’identità si intrecciano con la protezione dei luoghi e dei beni attraverso i quali una comunità espri­me la propria storia27.

In questa prospettiva, l’attacco al patrimonio culturale può assumere la forma di un’aggressione alla dignità collettiva. Non si tratta di attribuire ai popoli un’entità astratta separata dagli individui, ma di riconoscere che molti diritti fondamentali si eserci­tano attraverso appartenenze, lin­guag­gi, luoghi, riti e memorie condi­vise. La dignità individuale e quella collettiva non sono in oppo­sizione: la seconda costituisce spesso il contesto nel quale la prima diventa concreta­mente esercitabile.

Il patrimonio culturale è parte della storia di un territorio. Quando esso viene messo a rischio o trasfor­mato in bersaglio di operazioni bel­liche, la violenza non distrugge solo pietre, archivi o opere d’arte; essa mira a spezzare una continuità sto­rica, a cancellare tracce di apparte­nenza e a imporre una narrazione di dominio. Per questo la protezione dei beni culturali non può essere relegata a tema secondario, ma deve essere collocata al centro della razionalità umanitaria.

La prospettiva dei diritti umani consente inoltre di cogliere il valore universale del patrimonio culturale senza negarne il radicamento locale. Un bene culturale appartiene a una comunità specifica, ma la sua distru­zione può impoverire l’intera uma­nità. Il DIU, proteggendo tale bene, tutela insieme l’identità particolare e la responsabilità universale verso la cultura.

5.4. La distruzione del patrimonio culturale come crimine internazionale

La rilevanza penale degli attacchi contro il patrimonio culturale con­ferma la progressiva integrazione tra DIU, diritto internazionale penale e diritti umani. Lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale quali­fica come crimini di guerra gli attacchi intenzionali contro edifici dedicati alla religione, all’istruzione, all’arte, alla scienza o a scopi carita­tevoli, nonché contro monumenti storici e ospedali, purché non siano obiettivi militari28.

La sentenza Al Mahdi della Corte penale internazionale ha segnato un passaggio storico, poiché ha riguar­dato la distruzione intenzionale di mausolei e di un luogo di culto a Timbuctù. Il caso ha mostrato che l’attacco ai beni culturali può essere perseguito come crimine interna­zionale autonomo e che il danno cul­turale possiede una dimensione umana, religiosa e comunitaria29.

La distruzione del patrimonio cul­turale può inoltre concorrere, in de­ter­minate circostanze, con altri crimini internazionali. La cancellazione siste­matica di luoghi di culto, simboli identitari, archivi e testimonianze sto­riche può accompagnare persecu­zioni, deportazioni, pulizie etniche o campagne di annientamento cultu­rale. Pur dovendo evitare improprie estensioni concettuali, la prassi dimostra che gli attacchi culturali spesso si inseriscono in strategie più ampie di dominio sulla popolazione.

La giurisprudenza internazionale ha riconosciuto il valore della tutela culturale anche in altri contesti, valorizzando il legame tra distruzione dei beni culturali, persecuzione e attacco all’identità delle comunità. In tal modo il patrimonio culturale entra stabilmente nella grammatica del diritto internazionale penale e contri­buisce a ridefinire la nozione di vittima, che non coincide più soltanto con l’individuo fisicamente colpito, ma comprende comunità ferite nella propria memoria30.

5.5. Verso una concezione integrata di protezione umanitaria

La tutela del patrimonio culturale consente di superare una concezione riduttiva del DIU come diritto della sola sopravvivenza fisica. Natural­mente, la protezione della vita, dell’i­ntegrità e della salute resta prioritaria; tuttavia, la dignità umana non si esaurisce nella mera conservazione biologica. Gli esseri umani vivono in comunità, parlano lingue, custodisco­no memorie, praticano culti, abitano luoghi e trasmettono simboli. Un DIU orientato alla dignità deve proteggere anche tali dimensioni.

Da questa impostazione discende una concezione integrata della pro­tezione umanitaria. I civili devono essere protetti non solo dagli attacchi diretti, ma anche dalla distruzione degli elementi che rendono possibile la vita sociale: ospedali, scuole, reti idriche, beni indispensabili alla so­prav­vivenza, luoghi di culto, archivi, biblioteche, musei e siti storici. La tutela del patrimonio culturale si colloca dunque accanto alla prote­zione delle infrastrutture essenziali e dell’ambiente naturale.

La conseguenza teorica è rile­vante: il DIU non è soltanto un diritto di contenimento della violenza, ma un diritto di preservazione dell’uma­no nella guerra. Esso protegge ciò che consente alla persona e ai popoli di non essere ridotti a oggetti della strategia militare. In questo senso, il patrimonio culturale diventa un indi­catore della profondità della tutela umanitaria: dove esso è deliberata­mente colpito, la guerra mira spesso a cancellare la storia stessa del nemico.

Integrare il patrimonio culturale nello sviluppo teorico del DIU signi­fica, infine, rafforzare la prevenzione. La protezione non può iniziare quando il danno è ormai avvenuto. Essa richiede inventari, piani di emer­­genza, formazione delle forze armate, cooperazione tra autorità civili e militari, coinvolgimento delle comunità locali, contrasto al traffico illecito e uso responsabile delle tec­nologie di documentazione e monito­raggio31.

Conclusioni

L’analisi svolta conferma che il diritto internazionale umanitario si colloca oggi al centro di tensioni profonde. Da un lato, esso è investito dall’aumento dei conflitti, dalla pluralizzazione dei belligeranti, dalla trasformazione delle tecniche di guerra e dalla crisi dell’ordine multi­la­terale. Dall’altro, proprio questa congiuntura ne evidenzia l’insosti­tuibilità: senza il DIU, la guerra si ridurrebbe a pura forza e la prote­zione della persona sarebbe affidata alla volontà contingente dei vincitori.

Le dinamiche evolutive del DIU mostrano una progressiva estensione della protezione umanitaria. La tutela dei civili, dei feriti, dei prigionieri, dei giornalisti, del personale sanita­rio, dei beni indispensabili alla soprav­vivenza, dell’ambiente e del patrimonio culturale conferma che il principio di umanità opera in senso espansivo. Ogni volta che la guerra modifica le sue forme, il DIU è chiamato a rinnovare i propri stru­menti senza perdere la propria fina­lità originaria: limitare la sofferenza e preservare la dignità.

Il patrimonio culturale rappre­senta un punto di osservazione privi­legiato di questa evoluzione. Esso dimostra che la dignità non è soltanto individuale, ma anche relazionale, storica e comunitaria. Colpire un bene culturale significa spesso col­pire la memoria di un popolo, la sua identità, la sua continuità e la sua capacità di trasmettere alle genera­zioni future una storia condivisa. Per questa ragione, il patrimonio cultu­rale deve essere integrato nello sviluppo teorico del DIU come parte dei diritti umani e come componente della protezione umanitaria com­plessiva.

Sotto il profilo teorico, il DIU appare come un ramo autonomo del diritto internazionale in senso fun­zionale e assiologico: non separato, ma distinto per finalità, metodo e in­tensità della protezione. Le sue fonti testimoniano una feconda interazione tra trattati, consuetudine, giurispru­denza, soft law, diritto interno e azione delle istituzioni umanitarie. In un mondo in cui i conflitti si molti­plicano e producono effetti fisici, sociali e culturali, il DIU resta uno dei pochi linguaggi normativi univer­salmente intelligibili per riaffermare, anche nella guerra, il primato della dignità umana.

 

Note

 

  • Per una ricostruzione classica della funzione del diritto internazionale umanitario, v. J. Pictet, Development and Principles of International Humanitarian Law, Martinus Nijhoff, Dordrecht, 1985; Y. Sandoz, C. Swinarski, B. Zimmermann (eds.), Commentary on the Additional Protocols of 8 June 1977, ICRC/ Martinus Nijhoff, Geneva, 1987.
  • Sul principio di umanità quale asse assiologico del DIU, v. T. Meron, The Humanization of International Law, Martinus Nijhoff, Leiden-Boston, 2006; M. Sassòli, International Humanitarian Law: Rules, Controversies, and Solutions to Problems Arising in Warfare, Edward Elgar, Cheltenham-Northampton, 2019.
  • Sul rapporto tra patrimonio culturale, identità e diritti umani, v. F. Francioni, M. Scheinin (eds.), Cultural Human Rights, Martinus Nijhoff, Leiden-Boston, 2008; J. Blake, International Cultural Heritage Law, Oxford University Press, Oxford, 2015.
  • Sulla classificazione dei conflitti armati e sul rapporto tra conflitti internazionali e non internazionali, v. ICTY, Appeals Chamber, Prosecutor v. Tadic, Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction, 2 ottobre 1995, parr. 70 ss.; M. N. Schmitt (ed.), Tallinn Manual 2.0 on the International Law Applicable to Cyber Operations, Cambridge University Press, Cambridge, 2017, per i profili tecnologici.
  • Sul nesso tra guerra, memoria col­lettiva e protezione dei beni culturali, v. R. O’Keefe, The Protection of Cultural Property in Armed Conflict, Cambridge University Press, Cambridge, 2006; F. Francioni, F. Lenzerini, „The Destruction of the Buddhas of Bamiyan and Interna­tional Law”, European Journal of International Law, vol. 14, n. 4, 2003, pp. 619-651.
  • Sul tema dell’attribuzione della con­dotta di gruppi armati agli Stati, v. ICJ, Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States), Merits, Judgment, 27 giugno 1986; ICJ, Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro), Judgment, 26 febbraio 2007.
  • Protocollo aggiuntivo I alle Convenzioni di Ginevra del 1949, artt. 48, 51 e 52. Per il rilievo consuetudinario del principio, v. J.-M. Henckaerts, L. Doswald-Beck (eds.), Customary International Humanitarian Law, vol. I: Rules, Cambridge University Press/ICRC, Cambridge, 2005, regole 1, 7 e 8.
  • Sul principio di separazione tra jus ad bellum e jus in bello, v. C. Greenwood, The Relationship between ius ad bellum and ius in bello, Review of International Studies, vol. 9, 1983, pp. 221-234; R. Kolb, Ius in bello: Le droit international des conflits armés, Helbing & Lichtenhahn/Bruylant, Bâle-Bruxelles, 2009.
  • -J. Rousseau, „Il contratto sociale”, libro I, cap. IV, in Scritti politici, vol. II, Laterza, Roma-Bari, 1994. La for­mula rousseauiana è spesso richia­mata per distinguere la relazione bellica tra Stati dalla condizione dei privati.
  • Per la prospettiva storica, v. H. Dunant, Un souvenir de Solférino, Genève, 1862; F. Bugnion, The International Committee of the Red Cross and the Protection of War Victims, Macmillan, Oxford, 2003.
  • Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949; Protocollo aggiuntivo I relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali e Protocollo aggiuntivo II relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali, entrambi dell’8 giugno 1977.
  • Protocollo aggiuntivo II, art. 1. Per una lettura sistematica, v. L. Moir, The Law of Internal Armed Conflict, Cambridge University Press, Cambridge, 2002.
  • ICJ, „Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons”, Advisory Opinion, 8 luglio 1996, par. 25; ICJ, „Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory”, Advisory Opinion, 9 luglio 2004, parr. 102-106.
  • Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, art. 15; Comitato ONU per i diritti econo­mici, sociali e culturali, General Comment No. 21, Right of everyone to take part in cultural life, UN Doc. E/C.12/GC/21, 21 dicembre 2009.
  • Statuti del Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa; Convenzioni di Ginevra del 1949, artt. comuni 9/9/9/10. anche J. Kellenberger, „Humanitarian Diplomacy”, International Review of the Red Cross, vol. 85, n. 849, 2003, pp. 153-164.
  • Protocollo aggiuntivo I, art. 70; Protocollo aggiuntivo II, art. 18. Sul tema dell’accesso umanitario, v. D. Akande, E.-C. Gillard, Oxford Guidance on the Law Relating to Humanitarian Relief Operations in Situations of Armed Conflict, OCHA/ Oxford Institute for Ethics, Law and Armed Conflict, 2016.
  • Dunant, Un souvenir de Solférino, op. cit. Per la ricostruzione storica del movimento umanitario, v. F. Bugnion, The International Committee of the Red Cross and the Protection of War Victims, op.cit.
  • Sul carattere non sinallagmatico degli obblighi umanitari, v. M. Torelli, Le droit international humanitaire, PUF, Paris, 1985; ICRC, Commentary on the First Geneva Convention, 2nd ed., Cambridge University Press, Cambridge, 2016, art. 1 comune.
  • Per l’ordinamento italiano, rilevano in particolare gli artt. 2, 9, 10, 11 e 32 della Costituzione. Sulla protezione costituzionale del patrimonio cultu­rale dopo la riforma dell’art. 9, v. M. Cammelli, Il diritto del patrimonio culturale, Il Mulino, Bologna, 2022.
  • Tra gli strumenti rilevanti, oltre alle Convenzioni di Ginevra e ai Protocolli aggiuntivi, v. Convenzione dell’Aia del 1954 sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato; Convenzione sulle armi chimiche del 1993; Convenzione di Ottawa del 1997 sulle mine anti­persona; Convenzione di Oslo del 2008 sulle munizioni a grappolo.
  • Sul contributo dei tribunali penali internazionali allo sviluppo del DIU, v. ICTY, Trial Chamber, Prosecutor v. Kupreskic et al., Judgment, 14 gennaio 2000; ICTY, Appeals Chamber, Prosecutor v. Tadic, Judgment, 15 luglio 1999; ICTR, Trial Chamber, Prosecutor v. Akayesu, Judgment, 2 settembre 1998.
  • Per il ruolo del CICR nella codifi­cazione e nell’interpretazione del DIU, v. ICRC, Customary International Humanitarian Law, cit.; ICRC, Commentary on the First Geneva Convention, 2nd ed., op.cit.; D. Forsythe, The Humanitarians: The International Committee of the Red Cross, Cambridge University Press, Cambridge, 2005.
  • Sulla dimensione identitaria e collettiva del patrimonio culturale, v. A. F. Vrdoljak, International Law, Museums and the Return of Cultural Objects, Cambridge University Press, Cambridge, 2006; L. Lixinski, International Heritage Law for Communities: Exclusion and Re-Imagination, Oxford University Press, Oxford, 2019.
  • Convenzione dell’Aia del 14 maggio 1954 per la protezione dei beni cultu­rali in caso di conflitto armato, Pream­bolo e artt. 1-4; Primo Pro­tocollo del 1954; Secondo Protocollo del 26 marzo 1999.
  • Convenzione dell’Aia del 1954, artt. 3 e 4. Sull’interpretazione delle ecce­zioni fondate sulla necessità militare, v. R. O’Keefe, The Protection of Cultural Property in Armed Conflict, cit, pp. 123 ss.
  • Protocollo aggiuntivo I, art. 53; Protocollo aggiuntivo II, art. 16. V. anche lo Studio del CICR sul diritto consuetudinario, regole 38, 39 e 40, relative rispettivamente agli attacchi, all’uso militare e al rispetto dei beni culturali.
  • Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, art. 27; Patto interna­zionale sui diritti civili e politici, art. 27; Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, art. 15; UNESCO, Universal Declaration on Cultural Diversity, 2001.
  • Statuto di Roma della Corte penale internazionale, art. 8, par. 2, lett. b), ix, e lett. e), iv.
  • ICC, Trial Chamber VIII, The Prosecutor v. Ahmad Al Faqi Al Mahdi, Judgment and Sentence, ICC-01/12-01/15-171, 27 settembre 2016; ICC, Reparations Order, ICC-01/12-01/15-236, 17 agosto 2017.
  • ICTY, Trial Chamber, Prosecutor v. Kordic and Cerkez, Judgment, 26 febbraio 2001; ICTY, Trial Chamber, Prosecutor v. Strugar, Judgment, 31 gennaio 2005; ICTY, Appeals Chamber, Prosecutor v. Strugar, Judgment, 17 luglio 2008.
  • Sul rapporto tra prevenzione, preparazione e salvaguardia del patrimonio culturale, v. UNESCO, Military Manual on the Protection of Cultural Property, 2016; Blue Shield International, Guidelines for the Protection of Cultural Property in Armed Conflict, 2020.

 

Bibliografia

 

Fonti e documenti

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Protocollo aggiuntivo I alle Convenzioni di Ginevra del 1949, relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali, 8 giugno 1977.

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